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Le violazioni amministrative in materia di sostanze stupefacenti

Le violazioni amministrative in materia di sostanze stupefacenti

ANTONIO FALSO
Prefettura di Arezzo – Ufficio territoriale del Governo
Arezzo, 3 febbraio 2004

Introduzione

Il sistema normativo italiano in materia di tossicodipendenza è disciplinato dalla legge n. 162 del 26 giugno 1990, successivamente trasfusa nel Testo Unico 9 ottobre 1990, n. 309 e si fonda su due principi cardine: illiceità dell’uso personale di sostanze stupefacenti e punibilità dell’assuntore.

Il sistema normativo segue un orientamento che esclude la tolleranza del consumo personale di sostanze e prevede un articolato procedimento amministrativo sanzionatorio di cui è titolare il Prefetto.

Tale procedimento viene attivato esclusivamente nell’ipotesi in cui la detenzione di sostanza stupefacente, accertata dalle forze dell’ordine, sia finalizzata all’uso personale (art. 75); diversamente, la produzione, la vendita ed il possesso a fini di spaccio rimangono di competenza dell’Autorità Giudiziaria, raffigurandosi un’ipotesi di reato (art. 73).

Con il referendum del 18 marzo 1993 è stato abrogato il concetto di “dose media giornaliera” determinato secondo i criteri indicati dall’art. 78 e che tanti problemi di applicazione aveva causato, sia nell’applicazione da parte degli accertatori che dell’Autorità Giudiziaria.

La normativa, quindi, definisce con chiarezza il principio dell’illiceità dell’uso personale di stupefacenti ed indica una serie di disposizioni finalizzate a:

  • prevenire l’uso da parte di coloro che non sono assuntori di stupefacenti;
  • impedire o ridurre l’uso da parte di quanti sono già consumatori abituali;
  • favorire il recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti;
  • sanzionare la condotta illecita.

La legge prevede una serie di misure tendenti a favorire il recupero delle persone tossicodipendenti e ad evitare un’ulteriore forma di emarginazione e criminalizzazione. Così viene offerta a quanti trovati in contatto con sostanze proibite l’opportunità di accedere ad un programma terapeutico, e solo nel caso che questo non venga attuato viene attivato il successivo meccanismo sanzionatorio.

L’attività del Prefetto, pertanto, pur all’interno di un sistema che abbraccia il principio della illiceità e punibilità del consumo personale di droga, è profondamente ispirato da motivi sociali, ed è tesa a promuovere una vasta azione di prevenzione, riabilitazione e recupero.

Il procedimento amministrativo: accertamento e contestazione della violazione

L’articolo 75 del T.U. 309/90 stabilisce che: “… chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti …” può incorrere nella sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, del porto d’armi, del passaporto. Competente ad applicare la suddetta sanzione amministrativa è il Prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto.

La sospensione dei documenti, o il divieto a conseguirli, può avere una durata da uno a quattro mesi, a seconda della qualità delle sostanza di cui è stato trovato in possesso il trasgressore.

Il Prefetto, o un suo delegato, convoca dinanzi a sé la persona responsabile della violazione per accertarne, a seguito di un colloquio, le ragioni che hanno determinato l’uso della sostanza proibita e per individuare gli accorgimenti utili a prevenire ulteriori violazioni di legge.

Competenti ad accertare la violazione del divieto imposto dall’articolo 75 sono gli organi di Polizia Giudiziaria, i quali procedono alla contestazione immediata e “senza ritardo” ne riferiscono al Prefetto.

In questa prima fase, quindi, all’interessato sarà consegnata una copia del verbale di contestazione e di sequestro, mentre la sostanza sequestrata viene inviata al competente laboratorio analisi per la perizia tossicologica volta ad accertare la presenza di principio attivo.

Successivamente i risultati delle analisi vengono comunicati all’organo di Polizia Giudiziaria che provvede alla successiva notifica all’interessato. Questi può chiedere, entro il termine di quindici giorni, la revisione delle analisi, anche avvalendosi di un proprio consulente.

Il colloquio in Prefettura

Pervenuto il risultato delle analisi di laboratorio il Prefetto, o i suoi delegati, convocano l’interessato. Il colloquio è sicuramente il momento più delicato e significativo del procedimento amministrativo in quanto “è volto ad accertare le ragioni della violazione e gli accorgimenti utili per prevenirne di ulteriori”. È questa l’occasione per fornire informazioni e chiarimenti sulla norma giuridica e sugli effetti delle sostanze stupefacenti, nonché sui servizi e le risorse presenti nel territorio in risposta alle diverse problematiche.

È questo un momento in cui è possibile aiutare una persona a riflettere sulla propria situazione, a stimolare in lui un atteggiamento critico nei confronti delle problematiche sottostanti l’uso di sostanze stupefacenti. Per questo le Prefetture si avvalgono di assistenti sociali, personale la cui specifica formazione consente di entrare efficacemente in relazione con la persona convocata. Si tratta di un compito chiaramente difficile, delicato, che consiste sostanzialmente nel far coincidere l’affermazione di una regola (legale prima che morale) con la comprensione delle ragioni individuali che ne hanno determinato la violazione. Nel corso del colloquio si cerca di mettere in luce il sistema di regole interno del trasgressore e si cerca di evidenziare le ragioni di certi comportamenti che, dietro un’apparente situazione di normalità, possono nascondere invece stati d’animo di malessere e disagio. Ad aumentare le difficoltà, poi, contribuisce il fatto che normalmente le persone arrivano in Prefettura barricate dietro le loro difese, aspettandosi di essere giudicate e punite dall’autorità, ed hanno quindi la tendenza a negare o sminuire quello che è accaduto.

Una volta creato un clima di relazione lo scopo del colloquio viene raggiunto, e le persone ricevono informazioni sulle sostanze, sui rischi dell’uso, sui servizi presenti sul territorio, sulle conseguenze giuridiche, e contemporaneamente viene promossa nei loro confronti una autoanalisi critica della propria situazione che possa diventare terreno di maturazione personale e di eventuale cambiamento.

In questa attività l’assistente sociale della Prefettura si trova in contatto con una variegata categoria di persone e situazioni: l’adolescente alle sue prime esperienze, il professionista affermato che fa un uso saltuario e ricreativo di sostanze che reputa benigne, il tossicodipendente “storico” già conosciuto, così come persone che, pur consumando abbastanza abitualmente sostanze stupefacenti, riescono a condurre una vita apparentemente regolare. Per molte di queste persone il colloquio in Prefettura rappresenta spesso l’unica occasione per parlare, riflettere e confrontarsi sul proprio consumo di droga, in quanto non hanno rapporti con le altre istituzioni deputate ad offrire opportunità di dialogo o di supporto a situazioni di disagio come la famiglia o la scuola.

Il seguito del procedimento amministrativo tiene sempre conto di quanto emerge dal colloquio, in quanto si cerca sempre di individuare la soluzione più adeguata al caso individuale.

Gli esiti del colloquio

Quando si tratta di prima segnalazione per detenzione di sostanze leggere il procedimento può concludersi con l’ammonizione, cioè il formale invito a non fare più uso di sostanze. In questo caso il procedimento amministrativo assume una connotazione né terapeutica né sanzionatoria in quanto si ritiene che sia sufficiente questo momento di riflessione e confronto con l’autorità istituzionale per dissuadere la persona dal far uso nel futuro di sostanze stupefacenti. Tale esito, una sorta di “perdono” che non conosce eguali nel sistema sanzionatorio amministrativo, è possibile una sola volta.

Quando invece si tratta di un minore, l’ammonizione può essere applicata più volte, ed anche in caso di sostanze “pesanti”. Altra particolarità che riguarda i minori consiste nell’opportunità, che il Prefetto valuta caso per caso, di convocare anche i famigliari al fine di informarli sulle circostanze della violazione e per dare loro notizia delle strutture operanti nel territorio.

Nei casi di detenzione di sostanze pesanti o di ripetute segnalazioni per possesso di sostanze leggere, qualora la persona manifesti volontariamente il proposito di sottoporsi ad un programma terapeutico, e gli elementi socio-personali emersi nel corso del colloquio lo rendano opportuno, il Prefetto procede alla sospensione del procedimento amministrativo ed invita l’interessato a presentarsi alle competenti strutture socio-sanitarie. Presentazione che dovrà avvenire entro un termine solitamente concordato con l’interessato stesso. A questo punto interviene il servizio pubblico con il compito di predisporre ed attuare il programma riabilitativo, mentre il ruolo della Prefettura è di verificare il corretto svolgimento del trattamento. Infatti, in caso di mancata presentazione o di interruzione il Prefetto convoca nuovamente l’interessato per accertare le motivazioni che non hanno consentito l’avvio del programma o ne hanno determinato la sua interruzione. È importante sottolineare che questo secondo colloquio non rappresenta un semplice passaggio burocratico, ma è piuttosto finalizzato ad accertare la reale volontà della persona di sottoporsi al trattamento, i reali spazi per poterlo realizzare nonché la possibilità di ribadire l’impegno a suo tempo assunto.

Anche la sospensione del procedimento rappresenta un unicum nell’intero sistema delle sanzioni amministrative e viene continuamente citato in tutti i manuali specialistici.

Le sanzioni amministrative

L’articolo 75 prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative in due ipotesi:

  1. mancata presentazione del soggetto davanti al Prefetto a seguito della convocazione;
  2. impossibilità di procedere all’attivazione di un programma di recupero, qualora non sia possibile applicare l’ammonizione.
Questa ultima ipotesi si verifica quando l’interessato non richiede di sottoporsi al trattamento terapeutico ovvero quando la sua richiesta non è accolta dal Prefetto perché ritenuta strumentale e non opportuna o, infine, dopo ripetute interruzioni del programma precedentemente intrapreso.

Le sanzioni amministrative previste sono:

  • la sospensione della patente di guida;
  • la sospensione della licenza di porto d’arma;
  • la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equivalente;
  • la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo, se trattasi di straniero;
  • il divieto di conseguire gli stessi documenti;

per un periodo variabile da 1 a 3 mesi oppure da 2 a 4 mesi a seconda della natura della sostanza stupefacente di cui la persona è stata trovata in possesso.

La scelta della sanzione più idonea, e la sua durata, sono rimesse alla discrezionalità del Prefetto in rapporto alle condizioni del trasgressore ed alla gravità della violazione stessa.

Contro il provvedimento sanzionatorio è possibile opporsi entro 30 con ricorso al Tribunale del luogo dove è stato commesso il fatto.

Alcune considerazioni finali

La normativa in materia di tossicodipendenza, sulla quale è attualmente in corso un acceso dibattito, è sostanzialmente improntata a reprimere l’uso di sostanze stupefacenti ma, contemporaneamente, mira a promuovere una concreta azione di dissuasione e riflessione intorno al loro uso. Addirittura arriva a porre in essere un intervento diretto, mediante l’attivazione di un trattamento terapeutico presso il servizio pubblico competente dove operano professionalità in grado di dare una efficace risposta ai bisogni della persona.

Si tratta di una impostazione che non ha simili nel contesto europeo nel quale solo recentemente Spagna e Portogallo si sono orientati verso l’uso personale di sostanze stupefacenti, e che vuole rappresentare una terza via rispetto ai due orientamenti da sempre contrapposti: proibizionismo e liberalizzazione. Il tentativo è quello di realizzare una estesa attività di recupero e prevenzione mediante una forma di presa di contatto con caratteri di coercizione derivanti dalla forza della legge che, nel proibire l’uso di stupefacenti con la “minaccia” di conseguenze legali, permette di raggiungere un numero rilevante di soggetti altrimenti sconosciuti. I soggetti segnalati al Prefetto sono infatti in prevalenza quei consumatori che, non ritenendo di aver sviluppato una vera e propria dipendenza, non accedono ad alcun servizio, pur presentando talvolta elevati elementi di rischio.

Allegato

Articolo 75 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3) Sanzioni amministrative

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Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Giugno 2008 22:51