| Casini e altri : "Modifica dell'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente e di cessione e consumo delle medesime da parte di minori" |
Progetto di legge: 2627 (Fase iter Camera: 1^ lettura)Il progetto di legge è stato presentato il 21 luglio 2009 e sta iniziando l'iter di discussione alla pagina.
L'articolo 689 del Codice penale attualmente vigente è il seguente: Art. 689. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio. (Estratto da: Codice penale : Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) Clicca per seguire il percorso del progetto. |
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| Ultimo aggiornamento ( Venerdì 24 Luglio 2009 15:21 ) |
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