Casini e altri : "Modifica dell'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente e di cessione e consumo delle medesime da parte di minori"

Progetto di legge: 2627 (Fase iter Camera: 1^ lettura)

Il progetto di legge è stato presentato il 21 luglio 2009 e sta iniziando l'iter di discussione alla pagina.

L'articolo 689 del Codice penale attualmente vigente è il seguente: 

Art. 689.
Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente


L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio.
(Estratto da: Codice penale : Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398)

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Ultimo aggiornamento ( Venerdì 24 Luglio 2009 15:21 )