| Deliberazione Comune di Rovereto |
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N. 118 registro delibere Data 03/06/2008 OGGETTO: Linee guida in ordine al consumo di alcol in occasione di eventi culturali, sportivi, di promozione sociale ed individuazione dei criteri per l’attivazione delle deroghe per somministrare temporaneamente alimenti e bevande. Relazione Nel 2004 l’amministrazione comunale ha concorso alla nascita del coordinamento comprensoriale “Alcol, sicurezza e promozione della salute”, che ha lo scopo di riunire realtà istituzionali e non sul tema della promozione della salute e di stili di vita sani, in particolare per quanto attiene al consumo di bevande alcoliche, oltre che incentivare a livello locale la realizzazione di iniziative che diano attuazione alle direttive europee in materia di alcol e di salute pubblica. I principi ispiratori delle politiche di contrasto all’abuso di alcol e di promozione della salute sono raccolti nella: ü Carta Europea sull’alcol 1995 che, al punto 3, sancisce il diritto di tutti i bambini e adolescenti a crescere in un ambiente libero dalle conseguenze negative legate al bere alcol e, quanto più è possibile, di essere protetti dalle spinte promozionali a favore del consumo di alcolici; ü “Framework for Alcohol Policy in the World Health Organization European Region”, quadro di riferimento per le politiche sull’alcol nella regione europea dell’organizzazione mondiale della sanità, che indica come cruciale il coinvolgimento delle comunità locali nella prevenzione e riduzione dei danni alcol correlati, anche attraverso efficaci politiche di regolamentazione. Nel corso dell’anno 2007, il coordinamento comprensoriale alcol aveva elaborato il documento “Alcol: proposte di regolamentazione a tutela della salute pubblica”, sottoscritto da vari sindaci e comprensori provinciali ed inviato alla Provincia Autonoma di Trento in data 28 febbraio 2007; in tale documento, al punto 8, veniva proposto di promuovere una iniziativa politica e di sensibilizzazione indicando alcune linee di indirizzo alle quali le amministrazioni locali potevano ispirarsi. Nello stesso anno, la Giunta comunale, prendendo spunto da alcune linee di indirizzo indicate nel documento, con deliberazione n. 97 del 16 aprile 2007, aveva approvato le linee guida 2007, applicabili alle manifestazioni pubbliche previste nel periodo da maggio a dicembre 2007. Il coordinamento comprensoriale alcol, in data 5 maggio 2008, ha inviato a tutti i comuni del Trentino, un documento contenente proposte per la regolamentazione del consumo di alcol in occasione di feste o eventi promossi nei singoli comuni e sostenuti dalle amministrazioni comunali. L’assessore Stofella, dopo aver presentato alla giunta il resoconto e la valutazione sugli effetti del provvedimento comunale adottato lo scorso anno, illustra le linee guida proposte dal coordinamento comprensoriale per l’anno in corso. Le nuove linee guida ripropongono sostanzialmente i criteri individuati dal documento 2007, con due modifiche principali: l’eliminazione della giornata “alcol free” nel caso di manifestazioni di più giorni e l’eliminazione della maggiorazione del contributo comunale nei casi previsti dal documento 2007 (vendita di bevande con gradazione alcolica inferiore a 6°, attività di sensibilizzazione sui temi dell’alcol, del fumo e delle droghe, utilizzo di materiali biodegradabili). Sia perché in alcuni casi venivano attivate le iniziative richieste solo ed unicamente per ottenere la maggiorazione del contributo, senza un reale convincimento, e sia per semplificare le procedure della corresponsione dei contributi, risulta preferibile subordinare il sostegno e il contributo da parte dell’amministrazione al rispetto integrale delle linee guida prevedendo la revoca del contributo in caso di mancato rispetto delle stesse. L’assessore propone quindi alla giunta l’approvazione delle linee guida per il sostegno o patrocinio da parte dell’amministrazione comunale alla realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, tramite la concessione di attrezzature, di beni o di contributi finanziari. Inoltre, per quanto riguarda la concessione delle deroghe, previste dalla normativa di settore per la somministrazione temporanea di superalcolici nonché per la protrazione dell’attività di somministrazione oltre le ore 24.00, al fine di uniformare il trattamento di tutte le manifestazioni organizzate sul territorio comunale, l’assessore propone di applicare criteri analoghi anche per le manifestazioni non sostenute dall’amministrazione comunale. La Giunta comunale premesso e condiviso quanto sopra; ritenuto di accogliere la proposta dell’assessore per riproporre anche per l’anno in corso le linee guida in ordine al consumo di alcol in occasione di eventi sostenuti o patrocinati dal comune e anche la proposta di uniformare i criteri relativi alle deroghe per la somministrazione temporanea di superalcolici nonché per la protrazione dell’attività di somministrazione oltre le ore 24.00; visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; visto l’articolo 18, comma 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9, recante “limiti alla somministrazione” e l’art. 18 comma 11 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 recante “orari”; visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. reso in forma scritta e acquisito agli atti dal Funzionario Esperto Amministrativo del Servizio Attività Sociali Ada Maria Bianchi; dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC.; ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, delibera 1. di approvare le “linee guida” in ordine al consumo di alcol in occasione di eventi culturali, sportivi, di promozione sociale, sostenuti dall’amministrazione comunale, come riportate nel documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 2. di precisare che eventuali sostegni e contributi da parte dell’amministrazione comunale per gli eventi di tipo culturale, sportivo e di promozione sociale verranno concessi subordinatamente all’impegno degli organizzatori al rispetto delle “linee guida” e potranno essere revocati qualora gli eventi avvengano in difformità dalle stesse; 3. di stabilire che, per le manifestazioni non sostenute dall’amministrazione comunale, la concessione delle deroghe previste dalla vigente normativa di settore per la somministrazione temporanea di superalcolici nonché per la protrazione dell’attività di somministrazione oltre le ore 24.00, sarà concessa nel rispetto dei seguenti criteri: Ø divieto di somministrazione di bevande superalcoliche, fatti salvi gli eventi che prevedono cene a tema con prenotazione nelle quali la somministrazione di superalcolici è parte integrante e a completamento del menù tematico; in questa caso, la somministrazione di bevande superalcoliche non può avvenire comunque oltre le ore 24.00; Ø sospensione della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche un’ora prima della chiusura dell’evento per le manifestazioni che si protraggono oltre l’una e comunque prima delle ore 2.00; 4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: a) opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. n. 1 allegato
Linee guida in ordine al consumo di alcol in occasione di eventi culturali, sportivi, di promozione sociale sostenuti dall’amministrazione comunale. Gli eventi culturali, sportivi e di promozione sociale sostenuti dall’amministrazione comunale devono concorrere alla tutela del benessere, della salute e della sicurezza dei cittadini, con un atteggiamento di responsabilità rispetto al consumo di alcol sia da parte dei promotori che da parte dei fruitori degli eventi stessi. I promotori dovranno pertanto rispettare le seguenti linee di comportamento: ü non intitolare la manifestazione a prodotti alcolici (festa della birra, del vino ecc.); ü non somministrare bevande superalcoliche, fatti salvi gli eventi che prevedono cene a tema con prenotazione, nelle quali la somministrazione di superalcolici è parte integrante e a completamento del menù tematico; in questi casi, la somministrazione di bevande superalcoliche non può comunque avvenire dopo le ore 24.00; ü sospendere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche un’ora prima della chiusura dell’evento per le manifestazioni che si protraggono oltre l’una e comunque prima delle ore 2.00; ü diffondere, durante la realizzazione dell’evento, materiale pubblicitario fornito dall’amministrazione comunale o, comunque, concordato con l’amministrazione comunale, sul consumo pericoloso di alcol; ü stabilire il prezzo di vendita delle bevande alcoliche in misura non inferiore a quello normalmente praticato dai pubblici esercizi, allo scopo di limitarne la quantità consumata. |
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| Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 17 Settembre 2008 10:59 ) |
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