In molte realtà sono stati assunti provvedimenti di divieto di consumo di sostanze alcoliche in alcune zone, aree pubbliche e spazi verdi delle città interessate con anche il divieto di vendita delle medesime in contenitori di vetro. Le ordinanze hanno, in genere, una durata prestabilita e sono emanate al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità o a seguito di episodi che hanno determinato situazioni di tensione o di illegalità.Per segnalazioni di provvedimenti scrivere a
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Dicono di noi: un commento del N.Y. Times alle ordinanze (e al relativo dibattito) sulla somministrazione e la vendita di alcolici
- Altopascio (LU): Ordinanza 2134 del 8/9//2007 (pdf, 24,34 Kb): Divieto di bivacco e decoro dei centri abitati
- Bolzano: Ordinanza contro l'abuso di bevande alcoliche tra i più giovani [notizia del 13.05.2010: il testo dell'ordinanza non è disponibile sul sito]
- Brescia: Ordinanza del 29/5/2008:Ordinanza contingibile ed urgente riguardante il divieto di consumo di bevande alcoliche
- Bussolengo (VR): Ordinanza n. 5 del 27/2/2008 (pdf, 27, 68 KB): Divieto di consumare, all’interno dei luoghi pubblici del territorio comunale (aree verdi, piazze, vie ed aree di sosta), bevande alcoliche
- Cava dei Tirreni (SA): Ordinanza 232 del 30/06/2009 (pdf, 50 Kb) Manifesto dell'ordinanza (pdf, 544,83 Kb):[ Divieto di vendita e di somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni]
- Campagna (SA): Ordinanza n. 68 del 12/9/2008 (pdf,33,15 Kb): Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche oltre le 23.30
- Firenze: Decreto della Prefettura Prot. n. 9615/09/12.15.1.1/8- O.P. (pdf, 89,68 Kb): [Divieto di detenere, salvo il possesso finalizzato alla vendita autorizzata, confezioni di bevande alcoliche che per la quantità posseduta risultino non esclusivamente destinabili al normale uso personale.]
- Firenze: Decreto della Prefettura Prot. n. 9617/09/12.5.1.2/7 - O.P. (pdf, 85,18 Kb): [Divieto di vendita per asporto di alcolici di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro nel centro e nei viali]
- Fonzaso (BL): Ordinanza 67 del 12/9/2008: Ordinanza concernente il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18
- Lonigo (VI): Ordinanza 17/S del 17 dicembre 2007 (pdf, 178 Kb): Istituzione divieto di detenere - consumare sul posto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno di aree verdi, vie e strade pubbliche
- Milano: Ordinanza del 20/7/2009 (PG 558040/2009) - (pdf, 144 Kb): [Disposizioni per contrastare i fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche ai minori di 16 anni] -(Il Progetto Steadycam sta monitorando i commenti tv sull'ordinanza di Milano e le sue conseguenze: Commenti TV 1 - Commenti Tv 2)
- Montecchio Maggiore (VI): Ordinanza del 13/3/2008: [No al consumo di alcolici nei luoghi pubblici]
- Monza: Ordinanza del 1/7/2009 (pdf, 57,25KB): [Divieto di vendita di alcolici ai minori di 16 anni]
- Pescantina (VR): Ordinanza n. 155 del 1/9/2008 (pdf, 224 Kb) [Divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici]
- Piove di Sacco (PD): Ordinanza 21 del 5/8/2008 (pdf, 91,95 KB): Limitazioni alla somministrazione, vendita e consumo di alcoolici e superalcoolici
- Tolmezzo (UD): Ordinanza 127 del 26/8/2008 (pdf, 50,40 Kb): [Divieto di consumo di alcolici in luoghi pubblici]
- Trento: si riporta, pur non trattandosi di un'ordinanza, l'articolo 18 (Limitazioni alla somministrazione)della Legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 che, in riferimento alla somministrazione e alla vendita, prevede: 1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, in materia di somministrazione di bevande alcoliche, gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo se non sussiste un legittimo motivo. 2. Gli esercenti possono rifiutare la somministrazione a persone che disturbano palesemente la quiete e l'ordine dell'esercizio. 3. Negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche dalle ore due alle ore sette antimeridiane. 4. omissis. 5. Negli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 14 è vietata, salvo espressa e motivata deroga del sindaco, la somministrazione di bevande superalcoliche. 5 bis. Fermo restando quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale".
- Vercelli: Ordinanza Prot. Gen. N. 30660 (pdf, 50 Kb): [Divieto di vendita e consumo di bevande in vetro di ogni gradazione, dalle 22 alle 6]
- Verona: Ordinanza 77 del 24/7/2008 (pdf, 78 Kb): [Divieto di consumo di alcolici in luoghi pubblici]