Bloccata dai senatori la proposta di legge degli onorevoli Pizzolante e Pini (Pdl), appoggiati anche da Elisa Marchioni del (Pd) che avrebbe tolto il divieto di vendita di alcol alle 2 e stabilito pene più severe per i venditori abusivi.
XVI Legislatura. Camera dei deputatiI, N. 2320-A (testo completo)
In particolare:
Art. 21-bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche) :
1. In conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche). - 1. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro. Se il fatto è commesso dalle ore 22 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Per le violazioni cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni».
2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte» sono inserite le seguenti: «, ovvero, successivamente, almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale,».
Come auspicato e sollecitato operativamente anche attraverso
ALIA e grazie alla sensibilizzazione operosa in Senato è stato raggiunto il risultato che ci eravamo prefissati a dimostrazione del fatto che la coesione come sempre paga.
Sono da ringraziare esplicitamente il senatore Giovanardi e la senatrice Marchioni per aver supportato con convinzione il senso di tutela e di prevenzione della salute e della sicurezza dell'individuo e della collettività.
Cordialmente
Emanuele Scafato